Art. 5.
(Esercizio della professione).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2, l'accesso alla professione
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è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. A tutela della clientela e a presidio del corretto esercizio della professione, gli ordinamenti di categoria definiscono l'obbligo del segreto professionale nonché le condizioni e i presupposti per l'applicazione degli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e dell'articolo 249 del codice di procedura civile.